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Statuto della china internet society

22:34, settembre 2021

Totale capitolo 1

Il primo consiglio si chiama: China Internet association, in inglese: Internet Society of China, abbreviazione: ISC.

Il secondo accordo di associazione è un accordo sociale a carattere nazionale, di tipo non lucrativo, che opera su base volontaria, tra imprese, organizzazioni sociali e privati associati a internet.

Insiste sul fatto che il pensiero innovativo, la cultura della collaborazione, le piattaforme aperte, i servizi efficienti devono essere al servizio delle esigenze dei membri, dello sviluppo di servizi per l’industria e per le decisioni del governo, per promuovere la prosperità e lo sviluppo della causa di internet nel nostro paese e per cercare di far avanzare la costruzione di potere in rete.

Il consiglio segue la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali, segue i valori di base socialisti e segue i costumi sociali.

Articolo 4 il consiglio insiste sulla piena leadership del partito comunista cinese, che, in base alle disposizioni dello statuto del partito, dovrebbe costituire un’organizzazione che svolga le attività del partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle sue organizzazioni.

Articolo 5 il consiglio accetta l’orientamento operativo e il controllo della gestione da parte del ministero degli affari civili della repubblica popolare cinese e del dipartimento dell’industria e dell’informatica, unità responsabile delle operazioni.

Articolo 6 l’associazione ha sede nella città di pechino.

Capitolo ii campo d’applicazione delle operazioni

Articolo 7 campo d’applicazione dell’azione dell’associazione

1) unire le imprese, le istituzioni, le organizzazioni sociali e i privati interessati del settore di internet affinché riflettano alle autorità governative competenti le richieste dei loro membri e dell’industria, sostengano gli interessi legittimi dei membri e informino i membri sulle politiche, le leggi e i regolamenti nazionali in materia.

2) elaborare e attuare codici di autoregolamentazione e convenzioni per il settore di internet che disciplinino il comportamento dei membri, armonizzino i rapporti di adesione e mediino le controversie tra membri, promuovano la comunicazione e la collaborazione tra i membri e sostengano il ruolo dell’autoregolamentazione del settore, garantendo la sicurezza delle reti e delle informazioni a livello nazionale, tutelando la sicurezza delle informazioni per i cittadini e salvaguardando gli interessi generali dell’industria e i diritti legittimi degli utenti.

3) effettuare studi sullo stato di sviluppo del settore internet, sulle applicazioni delle nuove tecnologie e su altri problemi importanti che influiscono sullo sviluppo del settore;

4) organizzare attività di studio, forum, incontri annuali sullo sviluppo e la gestione di internet per promuovere gli scambi e la cooperazione nel settore e per svolgere il ruolo positivo di internet per la nostra economia, la nostra cultura, la nostra società e anche per la costruzione di una civiltà ecologica.

5) partecipare, su autorizzazione delle autorità governative competenti, all’elaborazione delle norme nazionali e delle norme industriali relative a internet;

6) le attività di verifica, valutazione e riconoscimento delle qualifiche e delle qualifiche professionali nel settore della navigazione su internet sono soggette all’approvazione delle autorità governative competenti.

7) sviluppare gli scambi e la cooperazione internazionali e, con l’approvazione delle autorità governative competenti, impegnarsi in questioni internazionali quali la politica globale di internet, la definizione di norme e standard, migliorare il sistema globale di governance di internet e mantenere l’ordine nel ciberspazio.

8) le attività di interesse pubblico su internet e la creazione di un sistema di credito e di responsabilità sociale nel settore di internet;

9) sviluppare la formazione professionale in materia di regolamentazione, gestione, tecnologia e talento, al fine di migliorare le capacità degli stati membri in materia di gestione e di servizi e di migliorare le capacità operative degli operatori.

(10) organizzare un evento culturale online che porti la civiltà dei netizen verso internet. Assistere le autorità competenti nello svolgimento delle loro attività di smaltimento di informazioni inadeguate e di decontaminazione dell’ambiente della rete, sulla base dell’autorizzazione a ricevere denunce e segnalazioni di cattiva informazione e cattiva condotta online.

— a intraprendere qualsiasi altra attività commissionata da uno stato membro o dai servizi governativi competenti, compatibile con gli scopi dell’associazione.

Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono soggette ad autorizzazione, previa approvazione della legge.

Capitolo 3 membri della commissione

Articolo 8 tipi di membri dell’associazione: membri sia singoli che collettivi.

Articolo 9

1) l’adesione agli statuti dell’associazione;

2) la volontà di aderire al consiglio;

3) esercitare una certa influenza nel settore di attività dell’associazione;

4) i membri delle unità sono imprese, enti pubblici e organizzazioni sociali aventi sede legale nel settore di internet e collegate a tale settore;

5) i singoli membri sono eminenti esperti, accademici, ecc. Di internet e dei settori connessi;

(6) rispettare le norme e le convenzioni di autoregolamentazione del settore internet in cina.

Articolo 10 la procedura di adesione dei membri è la seguente:

1) la presentazione della domanda scritta di adesione e dei relativi documenti giustificativi;

2) adottato in sede di consiglio di associazione o di consiglio permanente;

3) una tessera di associazione, rilasciata dal consiglio di associazione o da un organismo da esso autorizzato, e pubblicata.

Articolo 11

1) il diritto di voto attivo, passivo e passivo nell’associazione;

2) partecipare ai lavori del consiglio di associazione;

3) ottenere un diritto di priorità per i servizi del consiglio;

4) potere di consultazione e di controllo sui lavori del consiglio;

5) libertà di aderire volontariamente o di ritirarsi;

6) gli altri diritti previsti dal presente statuto.

Articolo 12 i membri adempiono ai seguenti obblighi:

1) conformarsi allo statuto dell’associazione ed eseguire le sue risoluzioni;

2) salvaguardare la reputazione e gli interessi legittimi dell’associazione;

3) completare i lavori intrapresi dal consiglio;

4) versamento di contributi secondo le norme previste;

5) tenere conto della situazione e fornire le informazioni necessarie;

6) partecipazione attiva alle varie attività organizzate dal consiglio.

L’uscita 13 membri informano per iscritto al consiglio di associazione e restituire HuiYuanZheng.

Articolo 14 membri che non versano le loro quote o non partecipano alle attività dell’associazione per un periodo di un anno.

Articolo 15 cancellazione di un membro in caso di violazione delle leggi e degli statuti e di violazione grave del presente statuto mediante votazione del consiglio direttivo o del consiglio permanente.

Articolo 16 considerando che, in seguito alla decadenza o alla decadenza di diritto o alla destituzione, i diritti e gli obblighi corrispondenti di un membro del consiglio si estinguono di propria iniziativa;

Gli organi e i capi dell’organizzazione sono nominati e revocati

Articolo 17 l’alta autorità del consiglio di associazione è l’assemblea dei rappresentanti degli stati membri, le cui competenze comprendono:

1) elaborazione e modifica degli statuti;

2) eleggere e revocare il consiglio di amministrazione;

3) esame delle relazioni sui lavori del consiglio e delle relazioni finanziarie;

4) la definizione e la modifica dei criteri di contribuzione;

5) una decisione di archiviazione;

6) decidere su altre questioni importanti.

Articolo 18l’assemblea può essere convocata da almeno due terzi dei rappresentanti degli stati membri presenti e le sue risoluzioni entrano in vigore se sono disponibili almeno la metà dei voti dei rappresentanti degli stati membri.

Articolo 19l’assemblea generale dei rappresentanti dei membri ha una durata di cinque anni. Qualora, a causa di circostanze eccezionali, si renda necessario un cambiamento anticipato o prolungato, il consiglio direttivo deve procedere ad una votazione di approvazione da parte dell’unità operativa competente, previa approvazione dell’autorità di gestione del registro comunitario. Proroga dei termini di rinnovo per un periodo massimo di un anno.

Articolo 20 il consiglio di amministrazione, organo esecutivo dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri, è responsabile nei confronti dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri per la conduzione dei lavori quotidiani dell’assemblea.

Articolo 21 competenze del consiglio

1) l’esecuzione delle risoluzioni dell’assemblea dei rappresentanti dei membri;

2. Eleggere e revocare il direttore generale, il presidente del consiglio di amministrazione, il vicepresidente del consiglio di amministrazione e il segretario generale;

3. Decide la costituzione e la nomina a funzioni onorarie;

4) preparare la convocazione dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri;

5) riferire all’assemblea dei rappresentanti dei membri in merito alla situazione professionale e finanziaria;

6) determina l’assorbimento e la cancellazione di un membro;

7. Decide in merito alla creazione, alla modifica e alla cessazione di agenzie, succursali, organismi rappresentativi ed enti;

8. Decide la nomina del segretario generale aggiunto, capo principale di ciascuna istituzione;

9) dirige i lavori degli organi del consiglio;

10) sviluppare un sistema di gestione interna;

11) decidere altre questioni importanti.

Articolo 22 il consiglio dei governatori può essere convocato in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio direttivo e le sue risoluzioni devono entrare in vigore con almeno due terzi dei voti espressi.

Articolo 23 il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno e, in circostanze eccezionali, può anche essere convocato sotto forma di comunicazioni.

Articolo 24 istituzione di un consiglio permanente presso il consiglio di associazione. Il consiglio permanente, eletto dal consiglio di amministrazione e non più di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni, durante le sessioni del consiglio, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.

Il consiglio permanente resta in carica per la stessa durata del consiglio e le sessioni sono cambiate contemporaneamente a quelle del consiglio.

Articolo 25 il consiglio permanente può essere convocato in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio permanente e le sue risoluzioni entrano in vigore con almeno due terzi dei voti espressi.

Articolo 26 il consiglio permanente si riunisce almeno una volta ogni semestre; In caso di circostanze eccezionali, la convocazione può essere effettuata anche sotto forma di comunicazione.

Articolo 27

1) aderire alla linea, agli orientamenti, alle politiche e alle qualità politiche del partito;

2) hanno un notevole impatto nel settore di attività del consiglio;

Il segretario generale è in carica a tempo pieno;

— essere in buona salute ed essere in grado di mantenere il proprio lavoro;

5) sanzioni penali senza privazione dei diritti politici;

6) è pienamente competente in materia civile.

Articolo 28 il presidente del consiglio di associazione, il vicepresidente del consiglio di associazione e il segretario generale possono farsi rappresentare, se superato il limite massimo di età, soltanto con una votazione del consiglio di amministrazione, previo esame da parte dell’organo competente per le operazioni e previo parere conforme dell’autorità di gestione iscritta nel registro delle associazioni.

Articolo 29 il presidente del consiglio di associazione, il vicepresidente e il segretario generale rimangono in carica per un periodo di cinque anni e non possono essere rieletti per più di due mandati. In caso di rinnovo del mandato a causa di circostanze eccezionali, tale rinnovo può avvenire soltanto con il voto dei rappresentanti dei due terzi o più dei membri dell’assemblea, previo esame da parte dell’unità operativa competente e consenso approvato dall’organo di amministrazione della registrazione di un’associazione.

Articolo 30 il presidente del consiglio è il rappresentante legale del consiglio di associazione, il quale firma, a nome del consiglio, i documenti importanti che lo riguardano.

In circostanze eccezionali, su mandato del presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, previo esame da parte della direzione delle operazioni e previo parere favorevole degli organi di amministrazione della registrazione delle associazioni, può farsi rappresentare legalmente dal presidente aggiunto o dal segretario generale. Il segretario generale nominato o assunto pubblicamente presso la comunità non può essere il rappresentante legale dell’associazione.

Il rappresentante legale del consiglio non agisce come rappresentante legale degli altri gruppi.

Articolo 31 il presidente del consiglio di associazione esercita le seguenti funzioni:

1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il consiglio permanente;

2. Controlla l’applicazione delle risoluzioni dell’assemblea, del consiglio e del consiglio permanente dei rappresentanti degli stati membri;

3. Il candidato al segretario generale è scelto dal consiglio.

Articolo 32 il segretario generale del consiglio di associazione esercita le seguenti funzioni:

1) presiede l’organizzazione dei lavori correnti e organizza la preparazione dei programmi di lavoro a breve e medio termine del consiglio, nonché l’attuazione dei programmi di lavoro annuali;

2) coordinamento delle attività delle succursali, degli organismi rappresentativi e degli organismi di diritto pubblico;

3) la nomina del segretario generale aggiunto e dei principali responsabili degli organismi di rappresentanza e degli organi di rappresentanza, da sottoporre per decisione al consiglio di amministrazione o al consiglio permanente;

4) decidere in merito all’assunzione di personale a tempo pieno negli organismi di gestione, nelle organizzazioni di rappresentanza e nelle istituzioni;

5) organizzazione di riunioni, di consigli di amministrazione e di consigli di amministrazione permanenti dei membri;

6) occuparsi di altri affari correnti.

Capitolo 5 principi di gestione e di utilizzazione dei fondi

Articolo 33 fonte di finanziamento del consiglio:

1) contributi;

2) donazioni;

3) proventi da attività e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di operazioni autorizzate;

4) gli interessi;

(5) altre entrate lecite.

I contributi degli stati membri sono riscossi dal consiglio secondo le disposizioni nazionali in materia. Il consiglio di associazione non è tenuto a versare alcun canone per l’esercizio di attività quali la valutazione.

Articolo 35 gli stanziamenti del consiglio di associazione devono essere utilizzati per le operazioni previste dal presente statuto e per lo sviluppo delle imprese e non possono essere utilizzati per altri scopi né ripartiti tra i membri.

L’articolo 36 del trattato ceca istituisce un sistema rigoroso di gestione finanziaria che garantisce la legittimità, l’esattezza, l’esattezza e la completezza dei dati contabili.

Articolo 37 del regolamento del consiglio Il contabile non può essere contemporaneamente cassiere. Il contabile deve tenere una contabilità ed esercitare un controllo contabile. In caso di trasferimento o di cessazione dal servizio, il contabile deve essere in contatto con l’ufficio di rilevamento.

Articolo 38 la gestione degli averi del consiglio di associazione e soggetta al controllo dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri e dei servizi finanziari. Se la fonte dei beni è costituita da donazioni o da sovvenzioni della comunità, essa deve essere soggetta al controllo dell’autorità di controllo e le circostanze devono essere rese note in modo adeguato alla comunità.

Articolo 39 il cambio di mandato o la sostituzione di un rappresentante legale devono essere preceduta da una verifica finanziaria.

Articolo 40 gli averi dell’associazione non possono essere usurpati, ripartiti o sottratti da singole unità o persone.

L’articolo 41 si applica alle retribuzioni e al trattamento previdenziale degli agenti dell’associazione a tempo pieno, con riferimento alle disposizioni nazionali applicabili nei confronti dell’istituzione.

Procedura di modifica degli statuti del titolo vi

Articolo 42 qualsiasi modifica dello statuto dell’associazione è sottoposta per esame all’assemblea da parte dei deputati al termine di una votazione di approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Lo statuto modificato dall’articolo 43 del regolamento di associazione entra in vigore dopo un termine di quindici giorni dalla sua adozione da parte dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri, previo esame, da parte delle unità operative competenti, del consenso di queste ultime e previa approvazione da parte dell’organo di amministrazione del registro delle associazioni.

Capitolo vii procedure di chiusura e di cessione dei beni dopo la chiusura

In caso di scioglimento, di scioglimento d’ufficio o di annullamento a seguito di una scissione o di una fusione, il consiglio di amministrazione o il consiglio permanente presentano una proposta di risoluzione.

Articolo 45la proposta di risoluzione del consiglio di associazione è sottoposta ad un voto di approvazione da parte dell’assemblea dei rappresentanti degli stati membri e deve essere sottoposta all’esame dell’autorità competente.

Prima della scadenza del termine di cui all’articolo 46, il consiglio di associazione istituisce, sotto la direzione dell’unità operativa competente e dell’autorità competente, una organizzazione di liquidazione incaricata di liquidare i crediti e di liquidare i debiti. Durante il periodo di liquidazione non vengono svolte attività diverse dalla liquidazione.

Articolo 47 l’associazione cessa di essere soggetta ad una procedura di cancellazione o di cancellazione di una registrazione.

I beni restanti dopo la risoluzione del consiglio di associazione sono utilizzati per lo sviluppo delle imprese collegate ai fini dell’associazione, sotto il controllo delle unità operative competenti e degli organi di amministrazione dell’associazione, conformemente alle disposizioni nazionali in materia.

«Articolo 8

Articolo 49 l.

Il consiglio di associazione ha competenza in materia di interpretazione del presente statuto.

Articolo 51 il presente statuto entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte degli organi amministrativi della registrazione di un’associazione.


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