Numero verde: 4000085670

Commercio elettronico e relativi settori

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I. Gli operatori delle piattaforme di negoziazione delle reti rispettano le direttive sulla responsabilità sociale

Capo 1: disposizioni generali

Il primo è quello di regolamentare il commercio di beni in rete e il comportamento dei servizi connessi, al fine di guidare gli operatori delle piattaforme di negoziazione della rete ad assumersi attivamente la responsabilità sociale, tutelare i diritti legittimi dei consumatori e degli operatori e promuovere uno sviluppo economico sostenibile e sano della rete; La presente guida si basa su leggi e regolamenti che si basano sulla legge sulla protezione dei consumatori, la legge sulla qualità del prodotto, la legge contro la concorrenza sleale, il diritto contrattuale, la legge sui marchi, la legge sulla pubblicità, la legge sulla responsabilità in caso di violazione e la legge sulla gestione delle transazioni sulle reti.

La seconda piattaforma di negoziazione della rete (ossia la piattaforma di negoziazione di terzi) è un sistema di reti di informazione che offre ai partecipanti alla rete o ai partecipanti alla transazione servizi quali lo spazio web, i locali operativi virtuali, le regole di transazione, gli esercizi di intermediazione e la pubblicazione di informazioni nell’ambito delle attività commerciali relative ai beni della rete.

Il gestore di una piattaforma commerciale di rete (ossia il gestore di una piattaforma commerciale di un terzo) è una persona giuridica che opera su una piattaforma commerciale di rete e fornisce servizi ad entrambe o più parti della transazione.

Per «operatori di una piattaforma commerciale di rete» (o «operatori di una piattaforma») si intendono le persone giuridiche, gli altri organismi economici, i lavoratori autonomi o le persone fisiche che operano nell’ambito della piattaforma commerciale di una rete nel settore degli scambi di beni di rete e dei servizi connessi.

Ai sensi della terza direttiva, per responsabilità sociale si intendono le responsabilità e gli obblighi che i gestori di una piattaforma di negoziazione on line hanno nei confronti degli operatori che fanno parte della piattaforma stessa, dei consumatori, del personale dell’impresa, dei governi, della società e di altre parti interessate, tra cui la responsabilità legale, economica, sociale ed etica, nell’ambito delle loro attività economiche.

Il rispetto della responsabilità sociale da parte dei gestori delle piattaforme commerciali della rete iv dovrebbe insistere sul fatto che le persone devono essere al centro dell’attenzione, coordinare le loro considerazioni e impegnarsi attivamente, diventare un esempio di funzionamento conforme alla legge, onestà e rispetto della lettera, dare priorità al servizio e al consumatore, risparmiare risorse e proteggere l’ambiente, difendere i diritti dei lavoratori e occuparsi di causa pubblica.

Articolo 5 i gestori delle piattaforme di negoziazione delle reti devono insistere sul fatto che la responsabilità sociale si combi con la correttezza e il rispetto delle leggi, sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, sul rispetto della morale sociale e imprenditoriale, su una rigorosa autodisciplina e sul controllo consapevole delle autorità pubbliche e dell’opinione pubblica.

Vi. 6 i gestori delle piattaforme di negoziazione delle reti devono insistere affinché la responsabilità sociale sia integrata con la promozione dello sviluppo economico delle reti.

7 operatori alle transazioni online mantenere la rsi abbinato a costruire una società armoniosa, adeguatamente alla risoluzione delle controversie in materia di consumo, la tutela efficace all’interno della piattaforma agli operatori e ai consumatori un legittimo interesse come priorità per azioni concrete e conquistare il favore dei consumatori tutta la fiducia ed il sostegno della comunità, tra imprese e consumatori, imprese sociali uno sviluppo armonioso.

Capitolo 2 principali elementi dell’attuazione della responsabilità sociale

Articolo 8 la creazione di una piattaforma per il commercio di rete da parte delle imprese è soggetta ai regolamenti e ai regolamenti della legge sulla firma elettronica, del regolamento sulle telecomunicazioni, del regolamento sui servizi di informazione su internet e del regolamento sul commercio di rete.

Articolo 9i gestori di una piattaforma commerciale nella rete devono identificare le informazioni contenute nelle licenze commerciali pubbliche o il collegamento elettronico con le loro licenze commerciali in punti significativi sulla pagina principale del loro sito.

Articolo 10 il gestore di una piattaforma di negoziazione di rete deve adottare i mezzi tecnici e le misure di gestione necessari per garantire il corretto funzionamento della piattaforma di negoziazione, fornire un ambiente di negoziazione sicuro e affidabile e servizi di negoziazione e mantenere un buon ordine nelle transazioni.

Articolo 11 i gestori delle piattaforme di negoziazione della rete dovrebbero istituire sistemi di gestione validi per le transazioni all’interno della piattaforma, le garanzie di sicurezza nelle transazioni, la tutela dei diritti dei consumatori e il trattamento di informazioni carenti.

Articolo 12 la conclusione e l’esecuzione di contratti da parte dei gestori di piattaforme commerciali di rete devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia, rispettare l’ordine pubblico e non perturbare l’ordine socioeconomico a scapito dell’interesse pubblico comunitario.

La conclusione di contratti tra i gestori delle piattaforme di negoziazione delle reti e gli altri dovrebbe tener conto non solo dei propri interessi commerciali e delle proprie strategie di sviluppo, ma anche della responsabilità sociale.

Articolo 13 i gestori di una piattaforma di negoziazione della rete dovrebbero concludere contratti di servizi con gli operatori che fanno parte di una piattaforma. I contratti dovrebbero specificare i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, le responsabilità in caso di violazione, la risoluzione delle controversie, l’accesso alla piattaforma e il ritiro, la garanzia della qualità e della sicurezza dei prodotti, la tutela dei diritti dei consumatori e il trattamento di informazioni inadeguate.

Gli operatori delle piattaforme di negoziazione della rete dovrebbero concludere contratti di servizi con i consumatori, che dovrebbero specificare i diritti e gli obblighi delle parti, le responsabilità in caso di inadempienza, la composizione delle controversie, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle transazioni, e così via.

I gestori di una piattaforma di negoziazione sulla rete non possono avvalersi della clausola del formato e imporne la negoziazione con mezzi tecnici per imporre disposizioni inique o ingiustificate, quali l’esclusione o la limitazione dei diritti della controparte, la riduzione o l’esonero dalla responsabilità o l’aggravazione della responsabilità.

Articolo 14 i gestori di piattaforme commerciali della rete procedono alla revisione e alla registrazione degli operatori che accedono alla piattaforma, redigono un fascicolo di registrazione e ne verificano regolarmente l’aggiornamento; le informazioni registrate devono essere veritiere e complete. Le informazioni relative agli operatori che fanno parte di una piattaforma sono conservate per almeno due anni a decorrere dalla data di cancellazione della piattaforma.

Per le persone giuridiche, altre organizzazioni economiche o i lavoratori autonomi, il gestore di una piattaforma commerciale di rete dovrà identificare le informazioni contenute nella licenza di esercizio aperta o il collegamento elettronico con la sua licenza di esercizio, con la sua posizione principale nella homepage in cui svolge le sue attività; Per le persone fisiche, le identificazioni che attestano l’identità reale e legale di un individuo devono essere cardate in un punto centrale della pagina principale in cui svolgono le loro attività, nonché indicazioni di contatto efficaci, quali l’indirizzo operativo, la posta elettronica, ecc.

Articolo 15 la raccolta e l’uso da parte dei gestori di una piattaforma di negoziazione sulla rete delle informazioni relative agli operatori di una piattaforma e ai consumatori devono essere effettuati secondo principi legittimi, giustificati e necessari, indicando lo scopo, le modalità e la portata delle informazioni raccolte e utilizzate, con il consenso dei destinatari della raccolta. Le imprese che raccolgono o utilizzano le informazioni in questione devono rendere pubbliche le proprie norme in materia di raccolta e di utilizzazione e non devono raccogliere o utilizzare le informazioni in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari e degli accordi conclusi tra le parti.

I gestori delle piattaforme di negoziazione online e il loro personale devono mantenere un rigoroso segreto sulle informazioni raccolte e non devono divulgharle, venderle o metterle illegalmente a disposizione di altri. L’operatore prende le misure tecniche e le altre misure necessarie per garantire la sicurezza delle informazioni e prevenire la loro fuga o perdita. Qualora si verifichi o rischi di verificarsi una fuga o una perdita di informazioni, devono essere adottate misure immediate per porvi rimedio.

I gestori di una piattaforma di commercio on line non possono rifiutarsi di pubblicarle come operatori interni alla piattaforma o a loro nome, né richiedere o dare il loro consenso. Un operatore di una piattaforma di negoziazione on line non può inviare messaggi commerciali senza il consenso o la richiesta del consumatore, o qualora quest’ultimo abbia espresso un chiaro rifiuto.

Articolo 16 alle transazioni online gestore su richiesta tramite adeguate all’interno della piattaforma alla rigorosa osservanza della legge sulla protezione dei consumatori, del prodotto multimodali, la legge contro la concorrenza sleale, del diritto contrattuale, del diritto dei marchi, della pubblicità, l’atto la responsabilità dell’infrazione, la rete di transazioni ecc. Leggi e regolamenti.

Articolo 17 i gestori delle piattaforme di negoziazione della rete istituiscono un sistema di controllo delle informazioni e di trattamento di informazioni inadeguate e riferiscono alle autorità competenti in caso di violazioni delle norme e dei regolamenti e adottano misure tempestive per porvi fine, se necessario sospando la fornitura di servizi alle piattaforme di negoziazione della rete. Allo stesso tempo, i gestori delle piattaforme di negoziazione online dovrebbero collaborare attivamente con le autorità di vigilanza per individuare, secondo la legge, le violazioni della legge in questione.

Gli operatori delle piattaforme di negoziazione online dovrebbero usare mezzi tecnici per bloccare le informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e la vendita di merci illegali, come la contraffazione, per individuare le minacce in tempo reale, affrontare le violazioni e segnalare tempestivamente i problemi di carattere snello, di tendenza e di pericolosità.

18 piattaforma l’attuazione degli operatori nel marchio un’infrazione ecc., operatori alle transazioni online richiesta dell’autore cancellate, bloccare disinnesto, link, ecc. Le misure necessarie alle transazioni online gli operatori non è di adottare le misure necessarie entro il preavviso, danno la parte l’ampliamento degli operatori nel piattaforma solidalmente responsabili.

Qualora un operatore di una piattaforma di negoziazione on line non abbia adottato le misure necessarie con cognizione di causa o con la consapevolezza che un operatore che fa parte di una piattaforma sfrutta la propria piattaforma per ledere i diritti legittimi dei consumatori e di altri operatori, la responsabilità è giuridicamente solidale con l’operatore che fa parte della piattaforma.

Articolo 19 gli operatori delle piattaforme di negoziazione delle reti dovrebbero istituire un sistema di autoregolamentazione per la composizione delle controversie in materia di consumo e per il diritto alla tutela dei consumatori. Quando un consumatore acquista beni o riceve servizi all’interno di una piattaforma e in caso di controversia in materia di consumo o qualora i suoi interessi legittimi siano lesi, il consumatore chiede la mediazione del gestore di una piattaforma di negoziazione on line. I consumatori dovrebbero essere assistiti dai gestori delle piattaforme di negoziazione online in caso di reclami, controversie, arbitrato o altro mezzo di risoluzione delle controversie.

In caso di violazione degli interessi legittimi dei consumatori, i gestori di una piattaforma di negoziazione della rete dovrebbero fornire ai consumatori i nomi e gli indirizzi reali e i dati di contatto effettivi delle imprese che fanno parte di una piattaforma; Se ciò non è possibile, i consumatori possono chiedere un risarcimento ai gestori delle piattaforme di negoziazione della rete. I gestori di piattaforme di negoziazione della rete hanno il diritto di ottenere un risarcimento da parte degli operatori che operano all’interno della piattaforma.

Articolo 20 il gestore della piattaforma di negoziazione della rete adotta le misure necessarie per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati e delle informazioni sulle transazioni in rete e per garantire l’autenticità dei dati grezzi. I dati e le informazioni relative alle operazioni della rete sono conservati per almeno due anni a decorrere dalla data di conclusione di tali operazioni.

Articolo 21 alle transazioni online in attività, gli operatori devono rispettare la legge contro la concorrenza sleale, la rete di transazioni di codici e regolamenti giuridici, quali non falsa propaganda, violazioni dei segreti commerciali danneggiano le imprese concorrenti credibilità, non possono utilizzare reti mezzi tecnici o vettore, eccetera, senza l’uso di fama, la contraffazione dei siti i nomi di dominio,,, Creare confusione con siti web conosciuti da altri; Non è consentito l’uso o la falsificazione di identificazioni elettroniche di servizi governativi o di gruppi sociali.

Articolo 22 i gestori di punti di vendita del gruppo, in quanto operatori che forniscono servizi di piattaforme di scambio di rete, dovrebbero effettivamente salvaguardare la qualità dei beni (servizi) acquistati dal gruppo, esaminando i fattori chiave quali le scorte di beni, la velocità di spedizione, i sistemi logistici e le specifiche di servizio, al fine di evitare la presentazione di offerte eccessivamente elevate.

L’articolo 23 incoraggia gli operatori di piattaforme di negoziazione on line a istituire un solido sistema di compensazione per il pregiudizio subito e, in caso di controversia sul consumo e qualora le consultazioni tra i consumatori e gli operatori della piattaforma non conducano a risultati positivi, prevede un risarcimento preventivo da parte degli operatori della piattaforma di negoziazione on line, garantendo la sicurezza dei consumatori e la sicurezza dei consumi.

I gestori di piattaforme di negoziazione in rete sono incoraggiati a stabilire un approccio solido per la valutazione del credito nei confronti degli operatori che operano all’interno della piattaforma, a lanciare, valutare e rendere pubbliche le informazioni di credito in modo equo, imparziale e trasparente, a migliorare i meccanismi di autoregolamentazione del settore e a promuovere la correttezza delle operazioni.

I gestori di piattaforme di negoziazione online sono incoraggiati ad istituire un solido sistema pubblico per la tutela dei diritti dei consumatori, per rendere pubbliche le situazioni relative alla risoluzione delle controversie in materia di consumo, misure per la tutela dei diritti dei consumatori, misure per migliorare la gestione da parte degli operatori delle piattaforme, eccetera.

Quando il gestore di una piattaforma commerciale di rete intende porre fine alla fornitura di servizi di una piattaforma commerciale di rete, è tenuto a rendere noto, con almeno tre mesi di anticipo, e a informare gli operatori interessati e i consumatori, adottando le misure necessarie per tutelare gli interessi legittimi degli operatori e dei consumatori in questione.

Articolo 25 i gestori delle piattaforme di scambio delle reti dovrebbero istituire e migliorare i meccanismi di innovazione tecnologica, intensificare gli sforzi in materia di ricerca e sviluppo, migliorare la propria capacità di innovazione, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e promuovere un sano sviluppo del settore del commercio elettronico.

Articolo 26 gli operatori delle piattaforme di scambio delle reti dovrebbero rafforzare la consapevolezza dei diritti di proprietà intellettuale, attuare strategie in materia di diritti di proprietà intellettuale e realizzare un’interazione positiva tra innovazione tecnologica e diritti di proprietà intellettuale.

27. I gestori delle piattaforme di negoziazione della rete dovrebbero attenersi ai principi di una corretta ripartizione dei benefici e della parità di retribuzione, stabilendo meccanismi di fissazione di incentivi ragionevoli che garantiscano tutti i diritti legittimi dei lavoratori.

Articolo 28 i gestori delle piattaforme di scambio delle reti devono attenersi alla strategia di sviluppo sostenibile, ponendo l’accento sulla tutela ambientale ed ecologica, sull’uso razionale e sullo sfruttamento delle risorse, nonché su una migliore utilizzazione delle risorse mediante l’innovazione tecnologica e gestionale.

Articolo 29 i gestori delle piattaforme di negoziazione delle reti dovrebbero partecipare attivamente alle iniziative di pubblica utilità sociale e alla costruzione della comunità, incoraggiando i lavoratori a partecipare a una società di volontariato. La partecipazione attiva a cause di pubblica utilità, quali la beneficenza e le donazioni, si preoccupa di sostenere le cause pubbliche di pubblica utilità, quali l’istruzione, la cultura e la sanità.

Capitolo 3 salvaguardia della responsabilità sociale

Articolo 30 i gestori delle piattaforme commerciali della rete dovrebbero migliorare costantemente i loro meccanismi di lavoro, integrare la rsi nelle strategie di sviluppo delle imprese e inserire la rsi nel piano generale del loro lavoro annuale, cercando di realizzare una combinazione organica di rsi e attività quotidiane.

Articolo 31 i gestori delle piattaforme di negoziazione delle reti dovrebbero intensificare gli sforzi in materia di informazione e formazione, diffondere le leggi e i regolamenti pertinenti, sensibilizzare i lavoratori in materia di responsabilità sociale e di diritti sociali, e cercare di sviluppare valori e una cultura d’impresa che si facciano carico della responsabilità sociale.

Articolo 32 i gestori delle piattaforme di negoziazione della rete dovrebbero istituire e migliorare il sistema di statistiche e di valutazione degli indicatori di responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 33 gli operatori delle piattaforme di negoziazione delle reti dovrebbero pubblicare relazioni periodiche sulla responsabilità sociale e rendere pubbliche le misure, i risultati, la pianificazione e così via per attuare la responsabilità sociale delle imprese, cercando di creare una buona atmosfera di lavoro.

CFR. Il capitolo iv

Articolo 34 le istruzioni sono redatte sotto la responsabilità della direzione generale dell’industria e del commercio.

Articolo 35 le presenti linee direttrici entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Direttiva che specifica le clausole tipo dei contratti delle piattaforme di negoziazione di rete 2

Totale capitolo 1

Per regolamentare alle transazioni online in formato contratto all’articolo 1, protezione agli operatori e ai consumatori un interesse legittimo, contribuire allo sviluppo economico della rete, la base del diritto contrattuale della repubblica popolare cinese, della legge sulla protezione dei consumatori della repubblica popolare cinese, la rete di transazioni ecc. Regolamentazioni legislative, regolamentari e standardizzazione della presente guida.

Le presenti linee guida si applicano quando il gestore di una piattaforma commerciale via internet, compresa internet mobile, stipula un contratto con un operatore o con un consumatore della piattaforma (in appresso denominato «controparte contrattuale») utilizzando un messaggio informatico come supporto.

L’articolo 3 della presente direttiva definisce le clausole tipo dei contratti delle piattaforme di negoziazione di rete come segue:

1) contratto di registrazione dell’utente;

2) l’accordo di ingresso del commerciante;

3) le regole di scambio delle piattaforme;

4) sistemi di divulgazione e di controllo delle informazioni;

5) un sistema di raccolta e di protezione delle informazioni personali e dei segreti commerciali;

6) un sistema di protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori;

7) sistema di controllo delle emissioni pubblicitarie;

8) scambio di garanzie e di sistemi di controllo dei dati;

9) un meccanismo di risoluzione delle controversie;

10) altre clausole contrattuali.

I gestori di una piattaforma di negoziazione on line sono giuridicamente considerati come clausole del formato del contratto, se hanno chiaramente stabilito, sotto forma di avvisi, notifiche, dichiarazioni, istruzioni, note, certificati e documenti, gli obblighi specifici degli operatori della piattaforma e dei consumatori, che rispettano le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Articolo 4 considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per la sicurezza, la salute e la tutela dei consumatori,

L’articolo 5 incoraggia le organizzazioni industriali che sostengono le transazioni in rete a disciplinare l’elaborazione e l’uso di clausole contrattuali in questo settore, a rafforzare l’autoregolamentazione del settore e a promuovere lo sviluppo di norme industriali.

Capitolo ii requisiti essenziali delle clausole tipo dei contratti

Articolo 6 l’uso, da parte dei gestori di piattaforme di negoziazione di reti, di clausole contrattuali tipo nelle loro attività commerciali deve essere conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e regolamentari che definiscono i diritti e gli obblighi delle parti in base ai principi di lealtà, pubblicità e buona fede.

Qualora il gestore di una piattaforma di negoziazione di rete modifichi le condizioni del contratto, deve seguire il principio della pubblicità, della continuità e della ragionevolezza e il contenuto delle modifiche deve essere reso pubblico e notificato alla controparte contrattuale con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 7 i gestori delle piattaforme di negoziazione della rete devono presentare, in punti significativi sulla home page del loro sito, le clausole del formato del contratto o i loro collegamenti elettronici e garantire tecnicamente che gli operatori o i consumatori della piattaforma possano accedervi e conservarli in modo agevole e completo.

Articolo 8 il gestore di una piattaforma di scambio di informazioni di rete pubblica nella pagina iniziale del suo sito le seguenti informazioni o i suoi collegamenti elettronici:

1) la licenza di esercizio e le relative autorizzazioni;

2) la concessione di licenze per i servizi di informazione su internet o il deposito di informazioni;

3) informazioni relative alle persone da contattare, quali l’indirizzo, il codice postale, il numero di telefono e la casella postale elettronica;

Altre informazioni da divulgare sono previste da leggi e regolamenti. 4.

I gestori delle piattaforme di negoziazione della rete dovrebbero garantire che il contenuto dichiarato sia chiaro, autentico, completo, riconoscibile e facilmente accessibile.

Articolo 9quando il gestore di una piattaforma di negoziazione della rete utilizza clausole contrattuali tipo, utilizza mezzi significativi per richiamare l’attenzione della controparte contrattuale su elementi quali i suoi interessi rilevanti, i prezzi o i costi che possono incidere sui suoi diritti, i termini e le modalità di esecuzione, le precauzioni di sicurezza e di segnalazione dei rischi, i servizi post-vendita, la responsabilità civile, ecc. Il gestore della piattaforma di negoziazione della rete fornisce una descrizione delle condizioni del formulario, come richiesto dalla controparte contrattuale. I gestori di piattaforme di negoziazione di rete sono incoraggiati ad adottare i mezzi tecnici e le misure di gestione necessari per garantire che gli operatori della piattaforma rispettino gli obblighi di segnalazione e di presentazione.

Citate nel primo comma si riferisce in modo significativo, tramite sufficiente a portare all’attenzione di contratti erogate, comprende: ricorso appropriato per attirare l’attenzione particolare marchi quali parole, simboli, font. Formato non mezzi tecnici per contratti clausole formato frapponendo scomodo link o nascondere il contenuto, non solo per far fronte in modo ulteriori letture prompt obblighi.

Qualora il gestore di una piattaforma di negoziazione di rete violi gli obblighi di segnalazione e di segnalazione di cui all’art.

Il contenuto della clausola del formato contrattuale utilizzata dagli operatori delle piattaforme di negoziazione on line non è valido se rientra nel caso di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della LDC e all’articolo 10 della sua interpretazione da parte della corte suprema sull’applicazione di talune disposizioni del diritto nazionale in materia di contratti.

Articolo 10 operatori alle transazioni online non può esonerare nella clausola formato un contratto o mitigare le proprie responsabilità:

1) la responsabilità per i danni fisici causati al consumatore;

2) la responsabilità per i danni subiti dai beni del consumatore in conseguenza di una colpa intenzionale o negligenza grave;

(iii) gli operatori all’interno della piattaforma legalmente dovuto assumersi la responsabilità solidale per i prodotti o servizi;

4) la responsabilità per la sicurezza delle informazioni sulle informazioni personali raccolte dai consumatori e sui segreti commerciali delle imprese;

(v) legalmente dovuto assumersi la responsabilità di default e altri.

Articolo 11 i gestori di una piattaforma di negoziazione della rete non possono avvalersi delle seguenti clausole contrattuali per accentuare la responsabilità degli operatori o dei consumatori all’interno di una piattaforma:

1) vincolano i consumatori penalità o il risarcimento dei danni evidenti supera l’importo legale o importo ragionevole;

(ii) vincolano all’interno della piattaforma agli operatori o ai consumatori spetta per legge alle transazioni online le responsabilità degli operatori;

3) in caso di risoluzione del contratto, la proroga della durata di esecuzione del contratto da parte delle imprese o dei consumatori della piattaforma;

4. La responsabilità degli operatori della piattaforma o dei consumatori per l’esecuzione dei contratti a tempo indeterminato;

5) comportamento che aggrava la responsabilità degli operatori o dei consumatori all’interno della piattaforma.

Articolo 12 i gestori di una piattaforma di negoziazione della rete non possono escludere o limitare i seguenti diritti delle imprese o dei consumatori che fanno parte di una piattaforma:

(a) legge modificazione, revoca o il diritto di recedere dal contratto;

(ii) conformemente alla legge diritti o sospendere l’esecuzione del contratto;

(iii) richiesta di continuare a svolgere nel rispetto della legge, misure correttive o pagare una penale o diritti di risarcimento;

(iv) di avviare la procedura nei confronti disputa contrattuale, arbitrato o altri diritti vie di soccorso;

(v) richiesta di interpretazione della clausola della formato;

(vi) piattaforma operatori o consumatori di altri diritti nel rispetto della legge.

13 alle transazioni online per gli operatori di controversia contenuto comprensione formato disposizioni contrattuali, dovrebbe essere spiegata conformemente nell’accezione normale; Entrano due interpretazioni di contenuto corrispondente, occorre una spiegazione a scapito degli operatori alle transazioni online. Formato clausole con formato non incoerente, mediante condizioni non formato.

Capitolo 3 contratti clausole in formato e soccorso

Articolo 14 alle transazioni online in formato contratto può contenere concordata dalle parti trattamento controversie. Consumo per piccoli e semplici controversie, incoraggia le parti adotta reti consumo rapido esame del meccanismo di risoluzione delle controversie.

Transazioni 15 reti di sostegno alle associazioni di consumatori, associazioni o altre organizzazioni dei consumatori mediante simposi, questionari, commento raccolta opinione dei consumatori alle transazioni online in formato contratto, scoperto formato contratto violazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni regolamentari, potrà rivolgersi ai servizi competenti pertinenti.

Se si ritiene che le clausole del formato dei contratti delle piattaforme di negoziazione online pregiudichino i diritti dei consumatori o che esistano situazioni illegali, è possibile sporgere denuncia e denunciarle alle autorità competenti.

Articolo 16 in caso di controversia tra un consumatore e un operatore di una piattaforma di negoziazione on line in merito alle condizioni del contratto tipo di una piattaforma di negoziazione on line, la procedura può essere avviata da un’associazione di consumatori o da un’altra organizzazione di consumatori a sostegno del consumatore per legge.

L’articolo 17 incoraggia o conduce i gestori delle piattaforme di negoziazione della rete ad adottare il testo del contratto tipo o a fissare le clausole contrattuali con riferimento al testo del contratto tipo.

È aggiunto il capitolo iv

Articolo 18 del presente direttiva specifiche alle transazioni online di piattaforme di negoziazione si riferisce a terzi, ossia nel commerciato attività online per le transazioni o multilaterale sul web spazio virtuale, la gestione transazioni, norme, servizi di informazione, ecc., per le transazioni o sistemi di reti di informazioni multilaterale transazioni attività indipendenti.

L’articolo 19 fa riferimento alle linee guida per l’applicazione delle specifiche quando i gestori di rete di beni concludono contratti con i consumatori utilizzando un messaggio informatico come mezzo di comunicazione via internet, compreso internet mobile.

L’articolo 20 della presente guida è interpretato dalla direzione generale del commercio e dell’industria.

A norma dell’articolo 21 del regolamento (cee) n.

Articolo 22 le linee direttrici del capitolato d’oneri entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Direttiva sulle specifiche per gli standard di costruzione ambientale per transazioni affidabili nel commercio elettronico

I. Elaborazione di regolamenti

Gli elementi di costruzione della normativa ambientale riguardano principalmente la gestione dei segnali elettronici da parte degli operatori di rete, la gestione delle informazioni sui crediti scambiati dagli operatori di rete, la gestione dei contratti elettronici per le transazioni di rete e il meccanismo di risoluzione delle controversie per le transazioni di rete.

Il marchio di identificazione elettronica dell’operatore di rete costituisce la base per un’efficace regolamentazione degli operatori di rete da parte delle amministrazioni industriali e commerciali, nonché per garantire che gli operatori di rete siano effettivamente e, per loro natura, disciplinati in modo conforme alla legge e che i loro obblighi giuridici siano definiti. Le disposizioni in materia di identificazione elettronica dei gestori di rete devono essere formulate in modo da chiarire lo status giuridico delle identificazioni elettroniche dei gestori di rete.

Il credito per le transazioni online è una garanzia fondamentale per l’ordine di negoziazione nel mercato della rete. Afferrare la regolamentazione del credito per le transazioni online significa cogliere la chiave per creare e mantenere un buon ordine nel mercato delle reti. Le operazioni di credito effettuate dalla rete costituiscono la base e il presupposto per la realizzazione della gestione del credito nel mercato della rete. Precisare i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli operatori di rete, delle amministrazioni, delle amministrazioni e delle imprese nonché dei servizi di credito nei confronti di terzi per quanto riguarda la raccolta, la trasformazione, la valutazione, la pubblicazione, la ripartizione.

I contratti elettronici per le transazioni di rete costituiscono il collegamento e il ponte per le transazioni di rete e costituiscono un supporto giuridico per la definizione dei diritti e delle responsabilità delle parti che effettuano le transazioni di rete. Se i contratti di commercio elettronico di rete siano regolamentati o meno, è direttamente decisivo se il mercato della rete sia regolamentato o meno. Rete va chiaramente stipulato contratti elettronici, appalto, la forma, le principali disposizioni specifiche conservazione conservazione prove eccetera, chiaramente, operatori di rete, rete dall’organo di amministrazione aziendale e la regolamentazione dei contratti elettronici, dell’operazione piattaforme in rete l’autodisciplina contratti con l’adempimento, conformemente alla legge diritti, doveri e responsabilità giuridica in materia di gestione, ecc.

Un meccanismo di risoluzione delle controversie non contenzioso per le transazioni in rete è un canale e un modo importante per creare fiducia nelle transazioni in rete e promuovere l’espansione delle transazioni in rete, nonché per sostenere con forza gli interessi legittimi dei consumatori in rete, nonché per adempiere la funzione di tutela dei diritti dei consumatori nella rete delle autorità amministrative e commerciali. Le amministrazioni degli stati membri e della commissione dovrebbero sostenere e incoraggiare attivamente la creazione da parte delle istituzioni comunitarie di meccanismi di risoluzione delle controversie mediante reti on line per le transazioni non contenzioso e dovrebbero elaborare e introdurre politiche e misure di sostegno, orientamento e gestione corrispondenti. Definire chiaramente gli obblighi e le responsabilità delle autorità di gestione industriale e commerciale, degli organismi di risoluzione delle controversie non contenziosi e delle parti contraenti della rete nel quadro della procedura di risoluzione delle controversie. Si è cercato di ottenere un’interazione organica e combinata tra la protezione dei diritti di consumo nella rete da parte delle autorità amministrative e commerciali, la mediazione nelle controversie relative al consumo online e la tutela dei diritti di consumo nella rete sociale, e la mediazione nelle controversie relative al consumo online, in modo che le controversie relative alle transazioni online possano essere risolte in modo rapido ed efficace e i diritti dei consumatori in rete siano garantiti in tutti i modi.

Standard di costruzione 2

Le specifiche relative agli standard ambientali per le transazioni credibili nel commercio elettronico comprendono principalmente le specifiche relative alle informazioni di base per l’oggetto principale delle transazioni in rete, le specifiche relative alle informazioni di base per i beni scambiati in rete e le specifiche relative ai contratti elettronici per le transazioni in rete.

(1) le specifiche relative alle informazioni di base relative alle operazioni effettuate sulla rete.

Le specifiche relative alle informazioni di base per i soggetti che effettuano transazioni sulla rete costituiscono la base principale per la raccolta, la gestione, la manutenzione e la pubblicazione delle informazioni di base per i soggetti che operano sul mercato del commercio elettronico. Le specifiche relative alle informazioni di base per i soggetti passivi che effettuano operazioni di rete dovrebbero definire gli elementi principali delle informazioni di base per i soggetti passivi che operano sul mercato del commercio elettronico.

2) un capitolato d’oneri relativo alle informazioni di base sulle transazioni di merci effettuate sulle reti.

La raccolta, la gestione, la manutenzione e la pubblicazione delle informazioni di base relative alle transazioni commerciali su base commerciale in rete costituiscono la base principale per la raccolta, la gestione, la manutenzione e la pubblicazione delle informazioni di base relative alle transazioni su base commerciale in rete. Le specifiche relative alle informazioni di base relative alle transazioni commerciali di beni su reti dovrebbero definire gli elementi principali delle informazioni di base relative alle transazioni di beni su reti di qualsiasi tipo.

(3) le specifiche relative alle informazioni di base per i contratti di transazioni sulla rete.

Il capitolato d’oneri relativo alle informazioni di base per i contratti relativi alle transazioni di rete costituisce la base principale per la conclusione, l’esecuzione e la gestione delle informazioni di base per i contratti elettronici relativi alle transazioni di rete. Il capitolato d’oneri relativo alle informazioni di base per i contratti relativi alle transazioni di rete dovrebbe definire gli elementi principali delle informazioni di base per i contratti elettronici relativi alle transazioni di ogni tipo di rete.

Costruzione di piattaforme 3

(1) le piattaforme di servizio pubblico sono garantite da transazioni credibili nel commercio elettronico

Commercio elettronico transazioni credibile piattaforma di servizi pubblici di salvaguardia devono dagli operatori del mercato del commercio elettronico i sistemi di gestione dell’informazione e servizi di base, le transazioni rete rete di sistemi di gestione dell’informazione base di beni e servizi, sistemi elettronici di gestione dell’informazione e servizi contrattuali transazioni, sistemi di gestione dell’informazione e servizi di credito transazioni gli operatori delle reti, sistemi di servizi di assistenza a un atto emanante da controversie transazioni online.

1. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: commissione europea dg xiii - telecomunicazioni, mercato dell’informazione e valorizzazione della ricerca

I sistemi di gestione e di servizio delle informazioni di base per gli operatori del commercio elettronico dovrebbero essere costituiti da sottosistemi quali l’acquisizione di informazioni di base, la gestione e la manutenzione, il monitoraggio intelligente, l’identificazione e la condivisione. I sistemi di gestione e di servizio delle informazioni per gli operatori del commercio elettronico sono utilizzati per la raccolta, la gestione e la manutenzione delle specifiche, informazioni precise ed uniche per gli operatori del commercio elettronico. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: commissione europea dg xiii - telecomunicazioni, mercato dell’informazione e valorizzazione della ricerca Eliminare in tempo utile gli operatori di mercato del commercio elettronico che commettono irregolarità nel mercato delle reti, mediante strumenti di monitoraggio intelligenti.

2. Sistema di gestione e di servizi per il commercio di beni

I sistemi di gestione e di servizio delle informazioni su base commerciale per le transazioni in rete dovrebbero essere costituiti da sottosistemi come l’acquisizione di informazioni di base per le transazioni in rete, la gestione e la manutenzione, il monitoraggio intelligente, l’identificazione e la condivisione. I sistemi di gestione e di servizio delle informazioni di base sulle merci sono utilizzati per la raccolta, la gestione e la manutenzione delle specifiche, nonché per lo scambio di informazioni di base sulle merci su una sola rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: commissione europea dg xiii - telecomunicazioni, mercato dell’informazione e valorizzazione della ricerca La raccolta tempestiva di informazioni sui prodotti contraffatti sul mercato cibernetico attraverso strumenti di monitoraggio intelligenti.

3. Sistema di gestione delle informazioni e dei servizi per le transazioni di rete

I sistemi di gestione e di servizio delle informazioni per le transazioni di rete e i contratti elettronici dovrebbero essere costituiti da sottosistemi quali la gestione elettronica dei contratti, la pubblicazione elettronica dei contratti, il sistema di backup e le applicazioni ai clienti dei contratti elettronici. I sistemi di gestione delle informazioni e dei servizi utilizzati per la gestione di tutti i tipi di contratti elettronici normalizzati e di tutti i sistemi sicuri di contratti elettronici. Servizi di tutti i tipi di contratti elettronici sicuri e di conservazione dei documenti contrattuali per tutti i tipi di operatori di rete attraverso l’applicazione di software ai clienti.

4. Gli operatori di rete commerciano i sistemi di gestione e di servizio dei crediti

I sistemi di gestione e di servizio dei dati relativi alle transazioni dei gestori di rete dovrebbero essere costituiti da sottosistemi quali l’acquisizione di informazioni sui crediti, la gestione e la manutenzione, l’identificazione e la condivisione da parte dei gestori di rete. Gli operatori di rete negoziano i sistemi di gestione e di servizio dei crediti utilizzati per la raccolta, la gestione e la manutenzione delle specifiche, per la negoziazione di informazioni di credito da parte degli operatori di rete. Fornire al pubblico le richieste di informazioni sui crediti commerciali e i servizi di condivisione tramite software di identificazione e condivisione.

5. Rete di servizi per il trattamento non contenzioso delle controversie

Il sistema della rete di servizi per il trattamento non contenzioso delle controversie commerciali dovrebbe essere costituito da sottosistemi quali la consulenza legale online, il diritto online di presentare reclami, la mediazione online delle controversie, l’orientamento al consumo (early wallering) e altri. Il sistema di servizi per il trattamento non contenzioso delle controversie in rete offre agli operatori di rete e ai consumatori servizi di consulenza legale on line, reclami, consultazioni, mediazione e arbitrato attraverso un’ampia gamma di software applicativi.

(ii) la piattaforma di monitoraggio e gestione della rete

La piattaforma per la supervisione e la gestione della rete dovrebbe essere costituita da un sistema di servizi per l’identificazione elettronica del gestore della rete e dai relativi sistemi aziendali di controllo.

1. Sistema di identificazione elettronica degli operatori di rete

Costruzione di una base di dati armonizzata per l’identificazione elettronica dei soggetti che gestiscono la rete, basata sul sistema di servizi di identificazione elettronica «movic», che fornisce un servizio di ricerca per il pubblico comunitario, assicurando la corrispondenza tra identità virtuale e identità reale, regolamentando il comportamento degli operatori nelle transazioni in rete e garantendo la sicurezza delle transazioni in rete.

2. Sistemi di controllo delle imprese

Si tratta principalmente di un sistema di banche dati per gli operatori di mercato del commercio elettronico, di un sistema di supervisione e gestione per gli operatori di rete, di un sistema di controllo della regolamentazione del mercato della rete, di un sistema di ricerca del comportamento sul mercato della rete, di un sistema di analisi delle prove elettroniche della rete e di un sistema di analisi del comando e della regolamentazione del mercato della rete.

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