Campo d’applicazione:
Macchine 1.
2) materiale intercambiabile
3) componenti di sicurezza zero
Accessori di sollevamento 4
Catene, corde e cinghie di trasmissione 5
6. I dispositivi di trasmissione meccanica amovibili
Macchine parzialmente completate 7
La direttiva specifica i prodotti che non rientrano nel suo campo di applicazione:
A) i componenti non sicuri forniti dal fabbricante di macchine originali come elementi di supporto di un componente specifico.
(b) non sono espressamente previsti per l’uso in campi di gioco e/o fiere.
E) gli apparecchi meccanici specialmente progettati o forniti per usi nucleari, il cui guasto può produrre radiazioni nucleari.
D) armi, comprese le armi da fuoco.
E) per i seguenti mezzi di trasporto:
— i trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2003/37/ ce, ad eccezione delle macchine che trasportano tali trattori;
— i veicoli a motore di cui alla direttiva 70/156/ cee e i loro rimorchi, ad eccezione delle macchine che sono state caricate;
— ad eccezione delle macchine caricate su veicoli coperti dalla direttiva 2002/24/ ce;
— autoveicoli destinati esclusivamente alla concorrenza;
— per i mezzi di trasporto aerei, fluviali e ferroviari, ad eccezione delle macchine caricate su tali mezzi di trasporto.
F) imbarcazioni per la navigazione marittima, materiale marittimo mobile e macchine ed apparecchi meccanici montati su di esse.
G) macchine non munite di speciali dispositivi per la difesa e la difesa.
(h) macchine progettate e costruite appositamente per la ricerca di laboratorio e destinate ad essere utilizzate temporaneamente.
— sollevamento di carichi nella miniera.
J) gli impianti meccanici utilizzati per la rappresentazione artistica di attori mobili.
K) i seguenti prodotti elettrici ed elettronici contemplati dalla direttiva 2006/95/ ce:
— apparecchi per uso domestico;
— apparecchiature audio e video;
— materiale informatico;
— macchine ed apparecchi per ufficio;
— apparecchi di commutazione e di comando a bassa tensione;
— motori elettrici.
2. Gli apparecchi elettrici ad alta tensione dei tipi seguenti:
— dispositivi di commutazione e di comando;
- trasformatore.
Relazione con le altre direttive
La direttiva non si applica né cessa di applicarsi a decorrere dalla data di attuazione delle altre direttive se I rischi rilevanti di cui all’allegato I della direttiva sono coperti, in tutto o in parte, da una direttiva comunitaria specifica.
Definizione adottata dalla direttiva:
A) macchine ed apparecchi:
(I) sistemi di propulsione di montaggio dei sistemi di azionamento ad o preparate con apparecchi meccanici, non funzioni direttamente attraverso umane o materiali, compresi collegamenti con componenti zero, zero almeno una cosa mobile di componenti insieme queste componenti zero utilizzabili per un determinato;
— le macchine di cui al punto I) mancano semplicemente di componenti «zero» in grado di collegarle in cantiere o di collegarle ad una fonte di energia;
— le macchine di cui ai punti 1) e II) di cui sopra, preparate ad essere montate, possono svolgere la loro funzione originaria soltanto se montate su un mezzo di trasporto, su un edificio o su una struttura;
— gli insiemi di macchine di cui ai punti I), II) e III) precedenti, o le parti di macchine che completano le macchine, sono disposti e compo-stati per raggiungere gli stessi obiettivi e funzionare come un tutto unico;
— il collegamento di un insieme di pezzi o di componenti, di cui almeno uno mobile, assemblato insieme, destinato ad essere utilizzato per sollevare carichi la cui unica fonte di energia è costituita dall’impiego diretto della forza lavoro.
B) attrezzature intercambiabili:
Dopo la consegna al servizio di un dispositivo meccanico o di un trattore, le attrezzature vengono assemblate dall’operatore stesso con detto dispositivo o macchina allo scopo di modificarne la funzione o di acquisirne una nuova, a meno che l’attrezzatura intercambiabile non sia un utensile.
E) «componente senza rischio», un componente che:
—— utilizzato per svolgere una funzione di sicurezza;
— essere immessi sul mercato in modo indipendente;
— rischi per la sicurezza delle persone in caso di guasti e/o indebiti;
— non sono necessarie per il funzionamento della macchina o possono essere utilizzate per sostituire i componenti normali. ,
D) «accessorio meccanico di sollevamento» : un componente o dispositivo che non è collegato ad una macchina di sollevamento e che può essere utilizzato per il sollevamento di un carico quando viene normalmente collocato tra la macchina di sollevamento e il carico o su di esso; Può anche essere destinato ad essere utilizzato per la parte integrale del carico, che viene immessa in commercio in modo indipendente; Le imbracature e i loro elementi sono anche denominati accessori per macchine di sollevamento.
E) catene, funi e reti a strascico, le catene, le funi e le reti a strascico, progettate e costruite per sollevare la testa, che fungono da elemento di una macchina di sollevamento o da accessorio di una macchina di sollevamento.
F) per «macchina mobile» si intende un insieme smontabile di trasmissione di potenza tra la macchina semovente di propulsione (o il trattore) e le altre macchine, collegato in primo luogo mediante fissaggio dei cuscinetti. Tale dispositivo, munito di dispositivi di protezione, sarà considerato come un prodotto quando verrà immesso sul mercato.
G) per «macchine completate parzialmente» si intendono i pezzi o le parti di macchine muniti o destinati ad essere montati su un dispositivo di trasmissione che costituisce, in linea di massima, una macchina completa, ma che non possono, da soli, avere una funzione specifica. Le macchine parzialmente completate sono generalmente collegate ad una o più macchine (o ad altre parti di macchine) e, infine, costituiscono un’unica macchina che rientra nel campo di applicazione della direttiva.